Servizi alle imprese · Obbligo normativo 2024
Catastrofi Naturali
(CatNat)
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Chi deve
assicurarsi
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole.
Questa copertura non deve essere considerata solo un adempimento formale: assicurare correttamente i beni aziendali significa proteggere il patrimonio aziendale e la continuità dell’impresa.
Devono essere valutati anche i beni utilizzati dall’impresa ma non di proprietà, salvo che siano già coperti da una polizza conforme agli obblighi di legge.
Per impostare correttamente la copertura occorre partire da una valutazione ordinata di beni, ubicazioni, valori da assicurare ed eventuali polizze già esistenti.
CAPITOLO 1
Catastrofi Naturali
01
Capitolo · Beni
Che cosa deve essere assicurato
L’obbligo riguarda i beni impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Rientrano tra i beni da assicurare le tre categorie indicate dalla normativa.
Gli immobili impiegati nell’esercizio dell’attività, valutati al valore di ricostruzione.
Beni, impianti e attrezzature industriali e commerciali attinenti all’attività e presenti presso l’ubicazione assicurata.
I terreni utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa, con perimetro definito dal contratto.
Prima di stipulare una nuova copertura è opportuno verificare chi è proprietario dei beni, chi li utilizza, se esistono già polizze attive e se tali polizze sono conformi all’obbligo normativo.
02
Quali eventi devono essere coperti
Gli eventi catastrofali naturali oggetto della copertura obbligatoria sono tre. Assicurare solo alcuni di essi non consente di adempiere correttamente all’obbligo assicurativo.
L’art. 51 disciplina il trattamento fiscale di somme, beni, servizi e benefit riconosciuti ai lavoratori. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, alcune soluzioni possono non concorrere alla formazione del reddito del beneficiario, risultare deducibili per l’azienda secondo le regole fiscali applicabili e beneficiare, nei casi previsti, di un trattamento fiscale e contributivo più efficiente rispetto ad altre forme di riconoscimento economico.
La corretta impostazione del piano è fondamentale per evitare errori e mantenere nel tempo i benefici previsti dalla normativa.
Evento sismico secondo il perimetro definito dalle condizioni di polizza.
Inondazione ed esondazione: straripamento, tracimazione o fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini.
Movimento di una massa di terreno o roccia, secondo le condizioni di polizza.
Alluvione, inondazione, esondazione
Straripamento, tracimazione o fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini naturali o artificiali.
Allagamento
Eccesso o accumulo di acqua piovana in un luogo normalmente asciutto, non dovuto ad alluvione, inondazione o esondazione.
03
Capitolo · Franchigie
Franchigie e limiti di indennizzo
La normativa introduce un elemento di tutela importante per le imprese: la copertura opera entro un quadro regolato, con scoperti e limiti di massimo indennizzo definiti dalla normativa.
15%
Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, lo scoperto previsto dal contratto non può superare il 15% del danno indennizzabile.
100%
Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
70%
Per somme da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
Per le molte imprese del territorio, questo è un aspetto concreto: la copertura opera entro un quadro regolato, con scoperti e limiti di massimo indennizzo definiti dalla normativa.
04
Garanzie accessorie valutabili
Oltre alla copertura obbligatoria, l’impresa può valutare ulteriori garanzie in base alle caratteristiche dell’attività e alle condizioni previste dal contratto.
Vento e grandine
Elementi fragili
Allagamento
Sovraccarico neve
Danni indiretti
Spese di demolizione e sgombero
05
Cosa serve per una valutazione corretta
Per predisporre una copertura coerente è necessario raccogliere dati precisi. Una raccolta dati incompleta può rendere più difficile impostare correttamente la copertura.
Domande frequenti
Le risposte alle domande più ricorrenti che riceviamo dalle imprese del territorio sull’obbligo assicurativo CatNat
Sì. La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole.
La normativa prevede che dell’inadempimento si debba tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
In sintesi, non assicurarsi significa esporsi non solo al danno diretto, ma anche a possibili conseguenze nell’accesso a misure pubbliche di sostegno o agevolazione.
Sì, se il fabbricato è impiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa e non risulta già coperto da una polizza conforme agli obblighi di legge.
L’obbligo riguarda infatti i beni utilizzati dall’impresa a qualsiasi titolo, quindi anche se non sono di proprietà, con esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa.
Se il fabbricato è già assicurato dal proprietario con una copertura conforme, l’impresa dovrà verificarne l’adeguatezza. Se invece non esiste una copertura conforme, l’impresa utilizzatrice deve provvedere ad assicurare il bene, anche nell’interesse del proprietario.
No. Ai fini dell’obbligo, la copertura deve riguardare i tre eventi previsti dalla normativa:
- terremoto;
- alluvione, inondazione ed esondazione;
- frana.
La scelta di assicurare solo alcuni eventi può non essere coerente con l’obbligo normativo.
No.
Alluvione, inondazione ed esondazione riguardano lo straripamento, la tracimazione o la fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini naturali o artificiali.
L’allagamento riguarda invece l’eccesso o accumulo di acqua piovana in un luogo normalmente asciutto, non dovuto ad alluvione, inondazione o esondazione.
La copertura, se di interesse, deve essere valutata separatamente.
Una copertura efficace nasce da una corretta analisi iniziale: beni da assicurare, valori, ubicazioni, contratti già esistenti e garanzie accessorie devono essere verificati con attenzione.
- Individuare i beni da assicurare
- Attribuire valori coerenti
- Distinguere tra garanzie obbligatorie e accessorie
- Verificare eventuali coperture già esistenti
- Valutare beni in proprietà, in affitto o di terzi
Mettiamo a disposizione un questionario assuntivo da compilare, necessario per raccogliere i dati utili alla valutazione del rischio. Su richiesta, l’Agenzia può assistere l’impresa nella compilazione e, quando opportuno, valutare anche un sopralluogo presso la sede.
L’obiettivo è evitare coperture generiche: la polizza deve essere conforme alla normativa e coerente con i beni, i valori e le ubicazioni dell’attività.